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Il super-ammortamento al 140% della Legge di Stabilità 2016

Il super-ammortamento al 140% della Legge di Stabilità 2016 si applica agli investimenti in nuovi beni materiali effettuati entro e non oltre il 31 Dicembre 2016.
Il Super-Ammortamento punta principalmente ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, incrementando la percentuale del costo fiscalmente riconosciuto per tali investimenti.
Ai fini IRPEF ed IRES, infatti, il super-ammortamento consente di dedurre il 140% del costo del bene invece che il 100%. Ciò interessa sia i beni acquistati in proprietà, sia quelli acquisiti attraverso contratti di leasing finanziario.

L'ambito di applicazione del super-ammortamento al 140%

La Legge di Stabilità 2016 praticamente va a disporre che gli interessati all'agevolazione, durante la dichiarazione dei redditi, devono effettuare un'ulteriore variazione in diminuzione rispetto all’ammortamento imputato a conto economico per lo stesso bene.
L'ulteriore variazione garantisce nuovi benefici sul piano fiscale e civilistico, ossia:

  • dal punto di vista civilistico, questa determina l'irrilevanza contabile del beneficio fiscale;
  • dal punto di vista fiscale, il beneficio consentirà al contribuente di effettuare una diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. Essendo le differenze definitive e non temporanee non è necessario stanziare alcuna fiscalità differita.

La durata del super-ammortamento al 140%

La durata del super-ammortamento al 140% è limitata agli investimenti in nuovi beni materiali effettuati nell'arco temporale compreso tra il 15 Ottobre 2015 ed il 31 Dicembre 2016.
L'individuazione dell'esatto momento in cui è da considerare effettuato l'investimento è disciplinato dalle norme generali del TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito). Da tali norme si evince che le spese sostenute per l’acquisizione dei beni mobili vanno considerate compiute alla data della consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Tale agevolazione trova applicazione sugli investimenti effettuati sia dai soggetti titolari di reddito d'impresa, sia dagli esercenti arti e professioni.